Cattivi pagatori: come difendersi dal ricatto della banca dati ed ottenere un risarcimento per il mancato rispetto delle regole di segnalazione.
Se la banca o la società finanziaria di turno segnala il cliente in “Crif “o alla Centrale rischi come cattivo pagatore deve prima inviargli un avviso; diversamente la segnalazione è illegittima e scatta il risarcimento del danno.
Tale avviso deve avere il valore di notifica altrimenti è nulla e scatta il risarcimento.
Cattivi pagatori: come difendersi dal ricatto della banca dati: Chi è viene segnalato come cattivo pagatore (sia alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, sia alla Crif e agli altri Sic) e vuol sapere come difendersi dalla segnalazione della banca deve innanzitutto conoscere la normativa imposta dal Garante della Privacy , normativa che impone all’istituto di credito la preventiva informativa al cliente. In altri termini la banca non può segnalare il cliente tra i cattivi pagatori senza il preavviso specifico.
Tale preavviso deve essere spedito con raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima dell’iscrizione. Secondo la Cassazione [Cass. ord. n. 14685/17 del 13.06.2017], conta la data di ricezione della busta da parte del correntista e non quella della spedizione; così, per esempio, se la banca spedisce il preavviso 20 giorni prima, ma l’interessato lo riceve 14 giorni prima, la segnalazione è illegittima. Difatti, l‘efficacia della dichiarazione di avviso si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario ossia quando raggiunge il suo indirizzo, salvo che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Il preavviso di imminente iscrizione è obbligatorio sia per le segnalazioni come cattivo pagatore alla Centrale Rischi, sia per quelle ai Sic private; esso può essere inviato anche con posta semplice, ma in tal caso la banca dovrà dimostrare che il destinatario ne ha preso visione, circostanza tutt’altro che semplice. Non costituisce un vero e proprio preavviso la comunicazione inviata dalla banca circa l’imminente segnalazione in Centrale dei rischi quando essa rivesta carattere generale e astratto.
Come abbiamo detto, nei Sic come Crif, finiscono non solo le informazioni pregiudizievoli al cliente della banca (ad esempio il mancato pagamento di alcune rate), ma anche quelle positive (ad esempio l’adempimento puntuale del finanziamento alle scadenze dovute; la concessione di un prestito, ecc.); solo le prime, pertanto, necessitano del preventivo avviso e non anche le seconde.
In caso di mancato invio del preavviso di iscrizione come cattivo pagatore, la banca è tenuta a risarcire il danno al cliente. A tal fine quest’ultimo, se intende difendersi dalla segnalazione può:
rivolgersi al tribunale, anche con un ricorso in via d’urgenza, per ottenere l’immediata cancellazione dall’elenco dei cattivi pagatori, salvo il diritto a chiedere il risarcimento del danno con un giudizio ordinario (più lungo);
in alternativa può inviare un reclamo scritto alla propria banca e, in caso di mancata risposta entro 30 giorni o di risposta non soddisfacente, può rivolgersi all’Abf (Arbitro Bancario Finanziario), con un ricorso che non necessita dell’assistenza di un avvocato e che implica un pagamento simbolico di 20 euro per le spese del procedimento. Ovviamente vi consigliamo di avvalervi della Consulta legale per evitare di non ottenere il risultato atteso.
Quando scatta la segnalazione
come cattivo pagatore
Non per qualsiasi inadempimento o ritardo può scattare la segnalazione come cattivo pagatore alle varie banche dati, ma solo per i casi più gravi. In altri termini la banca deve mostrare un minimo di tolleranza. Pertanto la segnalazione è legittima solo se il ritardo nel pagamento della rata è superiore a 2 mesi. Per i ritardi successivi, viene meno sia l’obbligo della tolleranza dei 2 mesi sia quello della preventiva comunicazione.
La giurisprudenza ha poi precisato che non per qualsiasi inadempimento può scattare la segnalazione alla Centrale Rischi, ma solo per quelle insolvenze che denotino una grave difficoltà economica ossia di non facile soluzione. Il concetto di insolvenza necessario alla segnalazione come cattivo pagatore in Centrale Rischi consiste in una valutazione negativa della situazione economico-patrimoniale del correntista, non necessariamente corrispondente all’anticamera del fallimento, ma come «grave difficoltà» (a prescindere dalla ricuperabilità del credito).
In altri termini la segnalazione del cliente come cattivo pagatore non deve avere lo scopo di un pressing per ottenere al più presto il rientro nel pagamento, né finalità ritorsive da parte della banca, cosa che succede purtroppo con le società di recupero del credito.
Si considera illegittima la segnalazione
alla centrale rischi
la segnalazione interviene dopo diverso tempo dalla costituzione in mora del debitore, senza che nel frattempo la sua posizione sia sostanzialmente mutata (nel caso deciso dai giudici, la misura era stata adottata ben oltre un anno e mezzo dalla contestazione dei fatti al cliente);
un altro forte indice di anomalia viene poi considerato il fatto che, nonostante il decorso di tutto questo tempo, la segnalazione venga effettuata quando pendono tentativi di mediazione della vicenda: infatti, una procedura di conciliazione, promossa dal cliente, finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti e alla ricerca di una soluzione bonaria, non giustificherebbe la tempestiva segnalazione del debitore, non presentando questi indici di “pericolosità”, ma tutt’altro.
Quanto tempo dura la segnalazione
nelle banche dati?
La segnalazione come cattivo pagatore è a “tempo determinato”, cioè viene automaticamente eliminata dopo un certo periodo di tempo per cui se da un lato l’iscrizione non può essere cancellata (essendo obbligatoria) dall’altro lato, superati i termini, l’eliminazione avviene in automatico. In particolare, i dati relativi al mancato pagamento di una o più rate rimarranno visibili nei Sistemi di Informazioni Creditizie
Ecco un utile specchietto
12 mesi per ritardi nel pagamento di 1 o 2 rate;
24 mesi per ritardi nel pagamento di 3 o più rate;
36 mesi in caso di prestiti non rimborsati o con morosità gravi.
In particolare, i tempi di permanenza nella banche dati sono i seguenti:
TIPOLOGIA DI DATO | TEMPI DI CONSERVAZIONE |
Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione | 6 mesi dalla data richiesta |
Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate | 1 mese dalla data di rinuncia/rifiuto |
Finanziamenti rimborsati regolarmente | 36 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito |
Ritardi 1 o 2 rate (o mensilità) | 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, |
Ritardi 3 o più rate (o mensilità) | 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari |
Finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità) | 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l’istituto di credito ha fornito l’ultimo aggiornamento |
Cosa devi fare per ottenere il tuo risarcimento ?
Facciamo tutto Noi.
La parcella del legale è dovuta solo con il buon esito del risarcimento in percentuale al denaro recuperato.
Scrivete a : IOAGISCO@AVVOCATOINFAMIGLIA.COM
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Mail: info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde: 800 134 008 (09-12 / 15-17)
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