Compiuta Giacenza

cos’è e come funziona? Per quali atti vale la compiuta giacenza? Dopo quanto tempo la notifica si intende perfezionata? Il regalo ai banchieri . Pensare che non ritirare gli atti sia un sistema utile a difendersi.

Un tempo, quando lo scambio di comunicazioni e di messaggi avveniva tramite lettere, si attendeva con ansia l’arrivo del postino affinché recapitasse qualche interessante notizia. Oggi non è più così: il portalettere è visto sempre con maggiore sospetto in quanto messaggero di avvisi e comunicazioni di cui faremmo volentieri a meno.

Multe, atti giudiziari, cartelle di pagamento: sono solo alcune delle lettere più temute. Molte persone pensano che, non facendosi trovare in casa oppure non aprendo, possano sfuggire alla notifica dell’avviso loro diretto; in realtà, non è così.

Infatti l’atto non ricevuto viene depositato presso l’ufficio postale e qui rimane in attesa di essere ritirato per un determinato periodo di tempo, decorso il quale l’atto viene rispedito al mittente. Ciò non significa, però, che la notifica si intenda fallita; anzi: rifiutarsi di ritirare un atto può comportare gravi svantaggi per il destinatario.

Per giacenza si intende quel periodo di tempo durante il quale l’atto inviato al destinatario, non essendo stato da quest’ultimo ricevuto (perché assente, ad esempio), resta in attesa di essere ritirato presso l’ufficio postale. In parole semplici, la giacenza individua il deposito dell’atto presso l’ufficio postale.

Ecco gli atti che restano in giacenza

La giacenza è un istituto previsto dalla legge per determinati atti, e cioè per le raccomandatee per gli atti giudiziari che non sono stati ritirati dal loro destinatario. La giacenza presuppone dunque che il postino non abbia trovato nel luogo di recapito della spedizione il destinatario, ovvero che lo stesso sia incapace o, ancora, che non vi siano familiari conviventi o il portiere dello stabile.

Per essere una regolare giacenza  nell’avviso dovete trovare scritto la data con l’orario preciso in cui il postino è venuto per la consegna; la città di provenienza dell’atto o della lettera; l’ufficio postale ove è in giacenza la raccomandata; il periodo di tempo durante il quale l’ufficio postale tratterrà l’atto prima di restituirlo al mittente. E ci resta per un determinato periodo di tempo ma è come se aveste ritirato la raccomandata.

  • dieci giorni di tempo se il postino ha cercato di consegnare un atto giudiziario notificato mediante il servizio postale;
  • trenta giorni di tempo se il portalettere ha cercato di consegnare una raccomandata.

Se in questo termine il destinatario non si reca all’ufficio postale a ritirare la raccomandata o l’atto giudiziario, allora si determinerà, a partire dal giorno successivo a quello assegnato nell’avviso, la compiuta giacenza dell’atto giudiziario o della raccomandata.

Compiuta giacenza e gli effetti 

Con la compiuta giacenza si concretizza in una vera e propria finzione di conoscenza: decorsi i termini assegnati nell’avviso lasciato dal portalettere, infatti, la raccomandata o l’atto giudiziario non ritirato all’ufficio postale si considerano consegnati. Quindi, per la legge, è come se il destinatario avesse materialmente ricevuto l’atto giudiziario o la raccomandata.

Una volta che si è compiuta la giacenza, la raccomandata viene restituita al mittente con sopra apposta la dicitura “compiuta giacenza”. Per quanto riguarda gli atti giudiziari, dopo la compiuta giacenza (cioè dopo dieci giorni) viene inviata al mittente una cartolina di ricevimento in cui si attesta appunto la giacenza maturata; dopo sei mesi, invece, viene restituito l’intero atto.

Mentre la giacenza indica il periodo di tempo durante il quale l’atto verrà conservato presso l’ufficio postale in attesa che venga ritirato, la compiuta giacenza individua il tempo trascorso il quale la notifica si intende validamente compiuta per il mittente.

Ciò significa che, se qualcuno ti invia una raccomandata o un atto giudiziario e tu non sei in casa, avrai rispettivamente trenta e dieci giorni di tempo per recarti alle poste e ritirare l’atto. Se non lo fai e, dunque, lasci maturare la compiuta giacenza, per il mittente la notifica si intende comunque perfezionata, nel senso che egli potrà procedere come se l’atto fosse andato a buon fine.

 


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