QUANDO L’ONERE DELLA PROVA SPETTA
ALLA BANCA ED IL DEBITO SI AZZERA
I solleciti di pagamento sono ben regolamentati dal garante della privacy. Ma talvolta qualcosa non funziona. (ecco il regolamento ) e succede che il recupero credito esagera. Ma cosa si deve fare quando arriva un sollecito di pagamento?
Pur essendo talvolta questi assolutamente legittimi, non tutti sanno però che spetta alla Banca dimostrare la sussistenza della documentazione contrattuale (in originale) relativa a quel tanto fastidioso e sofferente credito vantato.
CHIEDERE L’ORIGINALE E’ UN VOSTRO DIRITTO
Da ciò è facile comprendere che, la mancanza di prove documentali determina l’insussistenza del debito, ovvero l’azzeramento dello stesso. Mentre, la parziale dimostrazione dell’esistenza del credito da parte della Banca comporta una necessaria rideterminazione del saldo finale dovuto. In altre parole, una nuova elaborazione dei conteggi, in considerazione del primo degli estratti conto concretamente prodotto (principio del c.d. “saldo zero”).
Sul punto è importante precisare che la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 Maggio 2019 n. 11543, ha affrontato l’annosa questione dell’applicazione del c.d. “saldo zero” nelle cause bancarie concernenti i rapporti di conto corrente, ove si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto.
Una volta ribadito l’obbligo gravante sulla parte attrice (ai sensi dell’art. 2697 c.c.), ovvero sulla Banca, di provare i fatti che costituiscono il fondamento di una domanda giudiziale, la Corte di Cassazione ha evidenziato altresì la necessità di provvedere alla esibizione di tutti i contratti bancari tali da consentire una accurata verifica in ordine alla sussistenza ed al rispetto delle condizioni economiche applicate al rapporto, nonché di ogni altro documento a tal fine rilevante (tra cui gli estratti conto completi dall’inizio del rapporto, le contabili bancarie riferite a singole operazioni e le risultanze delle scritture contabili). Solo così, infatti, sarà possibile procedere ad una concreta ed effettiva ricostruzione dell’andamento del rapporto nel corso del tempo ed ad un eventuale ricalco in ordine al rapporto di dare-avere tra le parti interessate.
A tal riguardo, infatti, si evidenzia che la Banca non può in alcun modo invocare l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili una volta decorsi i dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, poiché trattasi questa di fattispecie del tutto diversa rispetto a quella qui esaminata.
Viceversa, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell’intera serie di documenti, ovvero, a procedere alla ricostruzione del rapporto sulla base di tutti quegli elementi probatori che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento. In questo modo, risulterà altresì possibile dimostrare l’inesistenza o il minor importo del debito nel periodo non documentato o, ancora, provare che in quell’arco di tempo sia addirittura maturato un credito nei confronti della Banca.
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Pertanto, prima di acconsentire ad ogni richiesta proveniente da colossi bancari, di ricercare disperatamente possibili e tempestivi rimedi, è bene accertarsi dell’esistenza di tali documenti.
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