LA MIGLIOR DIFESA E’ IL SAPERE

Cosa rischia chi convive con una persona con debiti? Ecco un errore da non sottovalutare adesso che la nuova Equitalia ha rimodulato la sua attività! Chi vive sotto lo stesso tetto, come il coniuge, il figlio, il genitore o il convivente, può rispondere dei debiti altrui. Difendetevi, e se non sapete difendervi unitevi a Noi !!!

Quando si condividono oggetti di valore  o comunque affettivi all’interno dello stesso appartamento forse è meglio stare attenti e prendere le dovute precauzioni . Difatti, chi vive sotto lo stesso tetto può, in un certo senso, rispondere dei debiti altrui. Non sottovalutate questa affermazione. 

Tutto è molto semplice: se dovesse giungere l’ufficiale giudiziario a pignorare gli arredi e gli altri beni mobili, questi sarà legittimato ad asportare tutto ciò che trova, anche se di proprietà del convivente. Questo perché, salvo modifiche legislative, i beni che si trovano dentro l’appartamento si presumono di proprietà di chi vi vive all’interno, ossia del debitore. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire cosa rischia chi vive con una persona con debiti.

Ecco un facile esempio : 

Il Sig Mario  vive ancora con la madre, nell’appartamento a quest’ultima intestato. La madre ha acquistato, nel corso del tempo, gran parte dell’arredo, la televisione, i divani, le poltrone, quadri ed elettrodomestici vari. Da quando però è rimasta vedova ha consentito al figlio, anch’egli non sposato, di vivere con lei.  Mario ha però contratto molti debiti. Un giorno uno dei suoi creditori promuove nei suoi confronti

un pignoramento mobiliare; incarica, cioè, l’ufficiale giudiziario di recarsi presso la sua casa a prendere i beni di più facile vendita all’asta. Ma la residenza del debitore coincide con quella della madre. Così l’ufficiale bussa alla porta di quest’ultima e chiede di poter eseguire il pignoramento. La donna si oppone: fa presente che si tratta di beni di sua proprietà, ma non ha documenti che lo dimostrino, anche perché si tratta di acquisti fatti molti anni prima. L’ufficiale giudiziario però non ne vuole sapere; sostiene che la legge lo autorizza a ricercare le cose da pignorare «nella casa del debitore» e la «casa del debitore» è quello dove questi risiede o dimora abitualmente, a prescindere dal fatto che conviva con altre persone.

Cosa può fare la madre?

Lo stesso esempio potrebbe riproporsi tra marito e moglie: lui ha una serie di debiti non pagati, ma la casa si compone di arredi che la coppia ha ricevuto in donazione dai genitori di lei. Come impedire il pignoramento su beni che, in realtà, sono stati regalati alla moglie che non c’entra nulla coi debiti?

Per evitare il pignoramento ci si può limitare a dire all’ufficiale giudiziario che gli oggetti pignorati sono in realtà del convivente non-debitore? La risposta è negativa ed ecco la ragione per cui abbiamo esordito questo articolo dicendo che rischia molto chi vive con una persona con debiti.

Cerchiamo di capire il perché:

Secondo l’orientamento della giurisprudenza la presenza dei beni mobili nel luogo ove vive il debitore fa presumere che gli stessi siano di sua proprietà, salvo «prova contraria». In pratica l’ufficiale giudiziario può pignorare tutto ciò che trova ritenendolo del debitore. La prova contraria non può certo essere la dichiarazione del convivente (la madre, la moglie, il figlio, ecc.) che giuri di aver acquistato con i propri soldi gli oggetti pignorati. Né può valere la testimonianza di un terzo (ad esempio il suocero che dichiari di aver regalato la cucina a sua figlia in vista del matrimonio). È necessario munirsi di un documento con data certa anteriore al pignoramento. Ad esempio, a nulla varrebbe che il debitore esibisca una scrittura privata in cui dichiara di dare in comodato tutto l’arredo alla propria figlia, se poi questa scrittura non è stata registrata.

RICHIEDETECI IL DOCUMENTO A VOSTRA TUTELA 

Neanche la fattura di acquisto è sufficiente

Secondo i giudici, la presunzione di appartenenza dei beni al debitore si giustifica per via della comune abitudine di tutti di conservare le «proprie cose» nel domicilio in cui si vive. Risultato: l’ufficiale giudiziario può presumere che tutti i beni che vede dentro l’immobile appartengono al debitore e può pignorarli, salvo le caratteristiche del bene stesso non facciano ritenere il contrario. Per esempio, se il debitore è un uomo, difficilmente si potrà presumere che l’anello col brillante, lasciato sul comodino, sia suo e non della moglie.

Chi convive con un debitore rischia quindi che, arrivando l’ufficiale giudiziario, pignori i suoi beni qualora non possa dimostrare di averli acquistati da sé. Se invece dispone di tale prova la può esibire all’ufficiale per farlo desistere dalle operazioni. L’ufficiale però non è tenuto a giudicare le prove offerte dalle parti e potrebbe ugualmente procedere al pignoramento. In tal caso il proprietario del bene pignorato dovrebbe fare una causa in tribunale opponendosi all’esecuzione forzata (la cosiddetta «opposizione di terzo»), rivendicando la proprietà dell’oggetto pignorato.

LA SOLUZIONE E’ FACILE  BASTA  ANTICIPARE IL PROBLEMA . 

 Ecco i risultati ottenuti.

Clicca qui 


Volete maggiori informazioni?

Mail: info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde: 800 134 008 (09-12 / 15-17) 
WhatsApp: +39 338 8310374 (orario continuato)


Seguiteci su tutti i Social!


Avete bisogno di parlare con un avvocato Etico ?

Contatti

Contatti

Oggetto

Oggetto

Vi ricontattiamo

Vi ricontattiamo

Dati personali

Dati personali

  • Contatti
  • Oggetto
  • Vi ricontattiamo
  • Dati personali

Inserite i vostri dati di contatto

Raccontateci la vostra storia

Scegliete la vostra preferenza

Inserite i vostri dati (facoltativo)