Segnalazione CRIF: non siete cattivi pagatori a vita.
Quando ottenere cancellazione e rettifica
Un ritardo non può trasformarsi in una condanna finanziaria permanente
Una rata pagata in ritardo, un finanziamento rimasto insoluto durante un periodo difficile o una segnalazione mai aggiornata possono diventare un ostacolo enorme.
La banca rifiuta il mutuo. La finanziaria non concede un prestito. Persino l’acquisto di un’automobile a rate può diventare impossibile.
La risposta più frequente è sempre la stessa:
«La pratica non è stata accolta per ragioni legate al merito creditizio».
Dietro questa formula apparentemente neutra può nascondersi una segnalazione presente in CRIF o in un altro Sistema di informazioni creditizie.
Ma attenzione: essere stati segnalati non significa dover rimanere classificati per sempre come cattivi pagatori.
Le informazioni devono essere esatte, aggiornate, pertinenti e conservate soltanto per il periodo consentito. Quando questi requisiti mancano, il consumatore può chiedere la rettifica, l’aggiornamento, la limitazione del trattamento o la cancellazione della segnalazione.
Prima di arrendersi, quindi, bisogna controllare.
CRIF non è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
Uno degli errori più frequenti consiste nel confondere CRIF con la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
CRIF è una società privata che gestisce EURISC, uno dei Sistemi di informazioni creditizie, comunemente chiamati SIC.
Nei SIC vengono registrate informazioni relative a richieste di finanziamento, prestiti, mutui, carte di credito, leasing e altri rapporti finanziari.
In Italia operano diversi SIC privati, tra cui quelli gestiti da:
- CRIF;
- Experian;
- Consorzio per la Tutela del Credito;
- Assilea.
La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, invece, è un archivio pubblico alimentato obbligatoriamente dagli intermediari secondo regole proprie.
Si tratta quindi di banche dati differenti, con modalità di funzionamento, soglie e procedure non sovrapponibili. CRIF è un gestore privato; la Centrale dei Rischi è gestita dalla Banca d’Italia.
Quali informazioni possono essere registrate
I SIC possono contenere informazioni positive e negative.
Le informazioni positive riguardano, ad esempio:
- finanziamenti regolarmente pagati;
- rapporti conclusi senza irregolarità;
- andamento puntuale dei rimborsi.
Le informazioni negative possono invece riguardare:
- rate pagate in ritardo;
- rate insolute;
- finanziamenti non regolarizzati;
- decadenza dal beneficio del termine;
- attività di recupero del credito;
- cessione del credito;
- accordi transattivi o altre vicende che hanno interessato il rapporto.
La presenza di un dato negativo non determina automaticamente il rifiuto di un nuovo prestito. Tuttavia, banche e finanziarie utilizzano queste informazioni per valutare l’affidabilità e il rischio creditizio del richiedente.
Ed è proprio per questo che un dato errato, incompleto o conservato oltre i termini può produrre conseguenze pesantissime.
Quanto dura una segnalazione CRIF?
I tempi cambiano secondo il tipo di informazione
Non esiste un unico termine valido per tutte le segnalazioni.
Il Codice di condotta applicabile ai SIC privati stabilisce tempi diversi a seconda della natura e dell’andamento del rapporto.
Richiesta di finanziamento ancora in valutazione
I dati relativi a una richiesta possono essere conservati per il tempo necessario all’istruttoria e, comunque, non oltre 180 giorni dalla presentazione.
Finanziamento rifiutato o richiesta rinunciata
Quando il finanziamento non viene concesso oppure il richiedente rinuncia, i dati possono essere conservati non oltre 90 giorni dall’aggiornamento con l’esito della richiesta.
Ritardo di una o due rate successivamente regolarizzato
La segnalazione negativa può rimanere visibile fino a 12 mesi dalla registrazione dell’avvenuta regolarizzazione, purché nel frattempo non si verifichino altri ritardi o inadempimenti.
Ritardo superiore a due rate successivamente regolarizzato
La conservazione può proseguire fino a 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione, sempre che non si verifichino ulteriori ritardi.
Inadempimento mai regolarizzato
Le informazioni negative relative a inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate, in linea generale, non oltre 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto.
Quando si verificano altre vicende rilevanti che rendono necessario un aggiornamento successivo, la conservazione può proseguire dalla data dell’ultimo aggiornamento, ma non può comunque superare 60 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto.
Rapporti conclusi regolarmente
Le informazioni positive relative a un rapporto estinto possono essere conservate fino a 60 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla scadenza del contratto.
Questi sono i limiti previsti dall’Allegato 2 del Codice di condotta dei SIC privati.
Non confondete la cancellazione CRIF con la prescrizione del debito
Questo passaggio è fondamentale.
La prescrizione del credito non coincide automaticamente con la cancellazione della segnalazione.
La prescrizione riguarda il diritto del creditore di pretendere giudizialmente il pagamento. I tempi di conservazione nei SIC riguardano invece il trattamento dei dati personali.
Un debito potrebbe essere contestabile per prescrizione, ma la segnalazione potrebbe essere ancora conservata legittimamente entro i termini previsti.
Al contrario, il credito potrebbe non essere prescritto, ma la relativa segnalazione potrebbe essere:
- inesatta;
- non aggiornata;
- duplicata;
- priva del necessario preavviso;
- conservata oltre i limiti;
- riferita alla persona sbagliata;
- non coerente con un accordo o con un pagamento intervenuto.
Per questa ragione non basta inviare una richiesta generica affermando che “sono passati cinque anni”.
Occorre ricostruire:
- la data di stipula del contratto;
- la scadenza contrattuale;
- le rate insolute;
- gli eventuali aggiornamenti;
- la cessione del credito;
- gli accordi raggiunti;
- la data dell’ultima comunicazione al SIC;
- la prova dell’eventuale preavviso.
Solo dopo questa verifica è possibile stabilire se la segnalazione sia ancora legittima.
Il preavviso prima della segnalazione
La prima informazione negativa non dovrebbe arrivare come un fulmine a ciel sereno
Prima di rendere accessibile agli altri partecipanti al SIC la prima informazione negativa, il finanziatore deve rispettare le regole sul preavviso di segnalazione.
Lo scopo è permettere al consumatore di conoscere l’irregolarità e, quando possibile, intervenire prima che il dato venga comunicato.
Il Codice di condotta considera utilizzabili diversi sistemi di comunicazione, purché idonei a dimostrare o tracciare l’invio e la consegna, tra cui:
- PEC;
- comunicazioni elettroniche tracciabili;
- posta con sistemi di certificazione della consegna;
- area riservata accompagnata da un messaggio di avviso;
- comunicazione telefonica registrata, con verifica dell’identità;
- sistemi di messaggistica che consentano di tracciare la consegna.
Il semplice inserimento di una clausola generica nel contratto non risolve ogni problema. Occorre verificare se, quando e come il preavviso sia stato effettivamente trasmesso.
La mancanza del preavviso può costituire un elemento rilevante per contestare la prima segnalazione negativa, ma ogni caso deve essere valutato considerando il tipo di rapporto, la data del contratto e la normativa applicabile.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14382 del 25 maggio 2021, ha infatti precisato che, nella disciplina esaminata in quel giudizio, la rilevanza del preavviso non poteva essere estesa automaticamente a qualsiasi finanziamento, indipendentemente dalla sua natura. I modelli standard copiati da internet, quindi, possono essere pericolosamente incompleti.
Quando si può chiedere la cancellazione
Non tutte le richieste sono fondate, ma molte segnalazioni meritano un controllo
La cancellazione o la rettifica può essere richiesta quando, per esempio:
I tempi di conservazione sono scaduti
Se il dato continua a essere visibile oltre il periodo previsto, il trattamento può risultare illecito.
Il debito è stato pagato ma la posizione non è stata aggiornata
Il pagamento non determina sempre la cancellazione immediata, ma deve essere correttamente registrato.
Una segnalazione che continui a indicare un insoluto ormai estinto può fornire un’immagine falsa o incompleta della posizione del consumatore.
È stato raggiunto un saldo e stralcio
Gli accordi transattivi devono essere comunicati e rappresentati correttamente.
Il Codice di condotta considera tra le forme di regolarizzazione anche le vicende estintive derivanti da transazioni, concordati e accordi raggiunti in sede stragiudiziale o nell’ambito della composizione della crisi.
Questo non significa sempre cancellazione immediata, ma significa certamente obbligo di aggiornamento corretto della posizione.
Il finanziamento non appartiene al soggetto segnalato
Furti di identità, omonimie, errori nel codice fiscale o abbinamenti sbagliati possono determinare segnalazioni gravemente lesive.
Manca il preavviso previsto
Quando il preavviso era necessario e non è stato correttamente trasmesso, la legittimità della segnalazione deve essere verificata.
Il dato è incompleto o non rappresenta il contenzioso
Una posizione contestata non può essere descritta in modo tale da presentare come definitivamente accertato ciò che è ancora oggetto di contestazione.
Il credito è stato ceduto ma nessuno ha aggiornato il pagamento
Il Codice di condotta impone al partecipante e al gestore di aggiornare senza ritardo la regolarizzazione intervenuta anche dopo la cessione del credito, quando l’interessato fornisca idonea documentazione.
La stessa esposizione viene rappresentata più volte in modo fuorviante
La cessione del credito non dovrebbe trasformare un’unica obbligazione in una moltiplicazione artificiosa delle posizioni negative.
Occorre controllare che il cedente, il cessionario e gli eventuali servicer abbiano comunicato dati coerenti.
Il diritto di accesso: prima si acquisiscono i dati, poi si contesta
Non si può correggere ciò che non si conosce
Il primo passo è ottenere una visura completa dei dati registrati.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 2016/679, chiedendo:
- quali dati siano trattati;
- chi li abbia comunicati;
- la data di registrazione;
- le successive modifiche;
- la scadenza prevista;
- i destinatari o le categorie di destinatari;
- l’origine delle informazioni;
- l’esistenza di sistemi automatizzati o di profilazione;
- la logica utilizzata per attribuire eventuali punteggi;
- le conseguenze previste dal trattamento;
- la copia dei dati personali trattati.
Il titolare deve rispondere, di regola, entro un mese dalla richiesta. Se non accoglie l’istanza, deve spiegare le ragioni del rifiuto e indicare la possibilità di presentare reclamo o ricorso.
È spesso opportuno rivolgere l’istanza sia al gestore del SIC sia alla banca, finanziaria o società che ha trasmesso i dati.
Credit scoring: avete diritto a capire come siete stati valutati
Non basta sentirsi rispondere: “Lo ha deciso il sistema”
Le decisioni sul credito sono sempre più spesso influenzate da sistemi automatizzati di valutazione.
Il consumatore può ricevere un rifiuto senza conoscere:
- i dati utilizzati;
- il peso attribuito a ciascuna informazione;
- l’origine del punteggio;
- l’effetto di una vecchia segnalazione;
- la presenza di errori nel profilo.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-634/21, SCHUFA, ha stabilito che l’elaborazione automatica di un punteggio creditizio può rientrare nel divieto previsto dall’articolo 22 del GDPR quando il punteggio svolge un ruolo determinante nella decisione assunta dall’impresa.
Con la successiva sentenza del 27 febbraio 2025, causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria, la Corte ha ulteriormente chiarito che l’interessato ha diritto a ricevere una spiegazione comprensibile sulla logica concretamente utilizzata.
Non basta consegnare una formula matematica incomprensibile o nascondersi dietro la complessità dell’algoritmo.
La spiegazione deve consentire alla persona di comprendere quali dati siano stati utilizzati, in quale modo e perché sia stato attribuito proprio quel risultato.
Come contestare una segnalazione CRIF
Una procedura seria richiede documenti, date e richieste precise
Primo passaggio: acquisire tutte le visure
Occorre controllare non soltanto CRIF, ma anche gli altri SIC e, quando necessario, la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Una banca dati potrebbe essere stata aggiornata e un’altra no.
Secondo passaggio: ricostruire il rapporto
Bisogna acquisire:
- contratto originario;
- piano di ammortamento;
- estratto cronologico dei pagamenti;
- solleciti ricevuti;
- preavviso di segnalazione;
- lettere di decadenza dal beneficio del termine;
- comunicazioni di cessione del credito;
- ricevute dei pagamenti;
- accordi di saldo e stralcio;
- quietanze e liberatorie.
Terzo passaggio: esercitare il diritto di accesso
La richiesta deve indicare con precisione i dati e i documenti necessari.
Una frase generica come «cancellatemi dalla CRIF» difficilmente consente di individuare tutte le irregolarità.
Quarto passaggio: chiedere rettifica, cancellazione o limitazione
In presenza di contestazioni documentate si può domandare, secondo il caso:
- la rettifica del dato;
- l’indicazione dell’avvenuto pagamento;
- l’aggiornamento dell’accordo;
- la cancellazione;
- la limitazione temporanea del trattamento;
- la comunicazione della rettifica ai soggetti che hanno ricevuto il dato.
Quinto passaggio: reclamo o azione giudiziaria
Quando la richiesta non riceve risposta oppure viene respinta senza adeguata motivazione, si può valutare:
- il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- il ricorso all’Autorità giudiziaria;
- l’intervento nei confronti dell’intermediario segnalante;
- gli ulteriori strumenti di tutela bancaria applicabili al caso concreto.
Il reclamo al Garante deve essere circostanziato e accompagnato dai documenti utili a dimostrare l’eventuale violazione.
Una storia che assomiglia a quella di molte famiglie
Marco, Torino: il prestito rifiutato per una posizione mai aggiornata
Marco è un nome di fantasia. La vicenda è ricostruita sulla base di situazioni analoghe esaminate nell’attività associativa.
Marco, 42 anni, aveva sottoscritto anni prima un finanziamento per acquistare un’automobile.
Dopo la perdita del lavoro aveva accumulato alcune rate insolute. Successivamente aveva raggiunto un accordo con la società cessionaria del credito e aveva pagato quanto stabilito.
Credeva che la questione fosse conclusa.
Quando ha chiesto un piccolo finanziamento per sostituire la caldaia, però, la pratica è stata respinta.
Dall’accesso ai dati è emerso che la posizione risultava ancora rappresentata come non regolarizzata. L’accordo e i pagamenti non erano stati correttamente aggiornati.
Sono stati richiesti:
- l’estratto completo della segnalazione;
- la fonte dei dati;
- le date degli aggiornamenti;
- la rettifica dello stato del rapporto;
- la comunicazione della modifica ai sistemi interessati.
Dopo l’intervento, la posizione è stata aggiornata.
Nessuno può garantire che una banca conceda un nuovo finanziamento, perché ogni intermediario conserva la propria autonomia nella valutazione del merito creditizio. Ma Marco ha potuto finalmente essere valutato sulla base di informazioni corrette, non di un passato descritto in modo inesatto.
Ed è questa la differenza tra subire una banca dati e far valere i propri diritti.
Attenzione alle promesse di cancellazione immediata
Non esistono pulsanti magici per “ripulire la CRIF”
In rete vengono spesso proposti servizi che promettono cancellazioni certe in pochi giorni.
È necessario diffidare delle formule assolute.
Una segnalazione corretta e ancora conservabile non può essere eliminata soltanto perché impedisce di ottenere un nuovo prestito.
Al contrario, una segnalazione illegittima può e deve essere contestata con strumenti adeguati.
La differenza la fanno:
- i documenti;
- le date;
- la tipologia del finanziamento;
- il contenuto della segnalazione;
- la prova del preavviso;
- gli aggiornamenti effettuati;
- i termini previsti dal Codice di condotta.
Prima si controlla. Poi si contesta. Soltanto dopo si chiede la cancellazione.
Domande frequenti sulla cancellazione CRIF
Pagando il debito si viene cancellati immediatamente?
No. Il pagamento determina l’obbligo di aggiornare il dato, ma la segnalazione può rimanere visibile per il periodo previsto in relazione alla tipologia e alla gravità del ritardo.
Dopo cinque anni la cancellazione è sempre automatica?
Non si può applicare questa formula senza controllare la scadenza contrattuale, l’ultimo aggiornamento e la natura del dato.
Per gli inadempimenti non regolarizzati il limite ordinario è di 36 mesi, con possibile estensione nei casi previsti, ma comunque non oltre 60 mesi dalla scadenza contrattuale.
Un saldo e stralcio elimina subito la segnalazione?
Non necessariamente. L’accordo deve però essere correttamente comunicato e la posizione non può continuare a risultare come se nulla fosse stato pagato o definito.
Posso essere segnalato senza ricevere alcuna comunicazione?
Il preavviso della prima segnalazione negativa è un elemento essenziale nei casi previsti. Occorre verificare concretamente il tipo di credito, la normativa applicabile e la prova della comunicazione.
Posso chiedere chi ha consultato i miei dati?
Il diritto di accesso consente di conoscere i destinatari o le categorie di destinatari e le informazioni previste dall’articolo 15 del GDPR. La richiesta deve essere formulata in modo preciso.
La cancellazione garantisce un nuovo prestito?
No. Ogni banca o finanziaria decide autonomamente se concedere credito. La rettifica o la cancellazione consentono però di evitare che la decisione sia influenzata da dati inesatti, scaduti o illegittimi.
Non accettate una condanna finanziaria senza scadenza
Una difficoltà economica può capitare.
Un ritardo può essere superato.
Un debito può essere pagato, contestato o definito mediante un accordo.
Ciò che non deve accadere è che una persona continui a essere valutata per anni sulla base di informazioni errate, non aggiornate o conservate oltre i limiti consentiti.
La prima regola è non pagare servizi inutili e non inviare richieste generiche.
La seconda è acquisire i dati.
La terza è verificare ogni singola voce.
La quarta è contestare con precisione, documenti e riferimenti normativi.
L’Associazione Avvocato in Famiglia ETS può assistere gli associati nell’accesso ai dati, nell’esame delle segnalazioni e nella valutazione delle possibili contestazioni.
L’avvio delle verifiche e di qualsiasi attività associativa richiede la preventiva iscrizione all’Associazione.
Richiedete supporto
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Associazione Avvocato in Famiglia ETS
Email: info@avvocatoinfamiglia.com
Cell. PRIMA EMERGENZA: 338 83 10 374
Prima di accettare un rifiuto, controllate i dati utilizzati per giudicarvi.
RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
- Regolamento UE 2016/679, articoli 5, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 77, 79 e 82;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti;
- Allegato 1 al Codice di condotta, preavviso di segnalazione;
- Allegato 2 al Codice di condotta, tempi di conservazione;
- Corte di Cassazione, ordinanza 25 maggio 2021, n. 14382;
- Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, causa C-634/21, SCHUFA Holding;
- Corte di giustizia UE, 27 febbraio 2025, causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria;
- articoli 122 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario, ove applicabili.
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