DOPO I GRANDI SUCCESSI OTTENUTI DALL’ESPERTO IN CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ECCO UN VADEMECUM DA NON PERDERE ASSOLUTAMENTE 

Abbiamo annullato l’82 % delle contravvenzioni esaminate .

Non vogliamo che il codice non venga rispettato ma vogliamo più rispetto per l’automobilista e per la Famiglia Italiana che non ha più risorse per vivere economicamente in salute 

 

CONTROLLATE OGNI VERBALE CHE VI VIENE RECAPITATO E SE MANCA UN SOLO ELEMENTO PRESENTE NELL’ELENCO SOTTOSTANTE SCRIVETE AL NOSTRO ESPERTO

Per comprendere se, per una multa auto, è possibile fare ricorso in caso di modello sbagliato, bisogna sapere cosa prescrive la legge sull’indicazione di questo dato nel verbale.

Il Codice della strada nell’art 200  stabilisce che il verbale, con il quale l’agente accertatore rileva una contravvenzione ed irroga la multa, può essere redatto a mano o anche con l’utilizzo di mezzi informatici. Nella pratica, il preavviso di verbale (il foglietto azzurro che viene lasciato sul parabrezza) viene redatto a mano su moduli prestampati e ricalcabili; invece  il verbale vero e proprio, che poi viene notificato al trasgressore, ormai da tempo è scritto utilizzando il personal computer. I suoi elementi essenziali sono puntualizzati nel Regolamento di esecuzione al Codice della strada e ben regolamentati dall’art 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

APRITE BENE GLI OCCHI E SALVATE

QUESTO ARTICOLO TRA I PREFERITI 

Deve obbligatoriamente essere presente , pena nullità dell’atto , il seguente dato:

  • il giorno, l’ora  e la località in cui è avvenuta la violazione;
  • le generalità del trasgressore, se è stato possibile identificarlo. Ciò non ricorre quando la contestazione non è potuta avvenire nell’immediatezza della violazione, come succede, ad esempio, con il divieto di sosta: in questo caso, il vigile annota la targa del veicolo, e da essa si risalirà al proprietario, che non coincide necessariamente con chi ha commesso l’infrazione;
  • la residenza del trasgressore, se identificato;
  • il proprietario del veicolo e altri soggetti eventualmente obbligati in solido al pagamento della sanzione;
  • gli estremi della patente di guida, sempre nell’ipotesi che il trasgressore sia stato riconosciuto agenti accertatori;
  • il tipo di veicolo;
  • la targa di riconoscimento;
  • una sommaria esposizione dei fatti;
  • l’indicazione della norma che è stata violata dal trasgressore;
  • eventuali dichiarazioni di cui il trasgressore chiede l’inserzione nel verbale, sempre che questi sia stato identificato dagli accertatori e la contestazione della violazione sia avvenuta immediatamente.

Tutti questi elementi sono dalla legge considerati essenziali: ciò significa che essi  fanno parte dell’essenza stessa del verbale, non possono mancare. Ovviamente, se la contestazione della violazione non è stata immediata,  mancheranno elementi come i dati della patente del trasgressore  o le sue dichiarazioni; così pure se la contestazione non è avvenuta nell’immediatezza della trasgressione e il verbale viene soltanto notificato a casa, esso conterrà i dati del proprietario del veicolo, al quale gli agenti accertatori risalgono, a partire dalla targa, consultando i dati in possesso dell’ufficio della Motorizzazione civile; ma non è detto che proprietario e trasgressore coincidono. Al di là di questi dati, che dipendono dal fatto che il trasgressore sia stato o meno identificato, tutti gli altri elementi del verbale devono necessariamente essere presenti.

 

Ma non solo questi elementi , sopra elencati , contribuisco alla nullità della contravvenzione. Infatti a secondo dell’articolo del codice contestato abbiamo centinaia di ” anomalie ” contestabili.

Il pedaggio occulto sulle nostre strade  appositamente per sanzionare l’automobilista . 

 

Avete dubbi o perplessità sulla contravvenzione che vi è arrivata ? 

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