Telefonate indesiderate: come bloccarle?

Società di recupero credito troppo aggressive? 

In attesa del Regolamento attuativo della legge n. 5 dell’11 gennaio 2018 si possono bloccare le telefonate indesiderate che si ricevono sul cellulare facilmente . Non ci riuscite ? Ci pensa il team di Avvocato in Famiglia.

È possibile bloccare le telefonate indesiderate che si ricevono a ogni ora del giorno sul cellulare? 

Si, in base al Regolamento attuativo della legge n. 5/2018, in vigore dal 4 febbraio 2018, contenente “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”.

Il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 5/2018 prevede che possano iscriversi al Registro delle Opposizioni, in via telematica o telefonica, previa specifica richiesta e anche per tutte le utenze fisse e mobili, loro intestate tutti i soggetti interessati che desiderino opporsi al trattamento dei loro numeri telefonici per finalità pubblicitarie, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciale. Il comma 5 dell’art 1 della legge 5/2018 prevede che l’iscrizione al Registro delle opposizioni ha come effetto la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, in qualunque modo, con ogni mezzo a qualsiasi soggetto. Restano salvi solamente “i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca” e “il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall’interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all’iscrizione nel registro“.

Ma se nonostante questo continuano a chiamarmi?

Dall’entrata in vigore della legge n. 5/2018 è vietato comunicare o trasferire a terzi, in qualunque modo i dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni per finalità pubblicitarie, di vendita, per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali non riferibili ad attività, prodotti o servizi offerti dal titolare del trattamento.

La trasgressione, a meno che non costituisca illecito penale, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e nei casi più gravi la sospensione o la revoca a svolgere l’attività.

Che cosa si può fare nel frattempo? 

Il primo consiglio è di contattare la Ns associazione all’indirizzo e-mail: stalking@avvocatoinfamiglia.com

I nostri esperti vi aiuteranno ad attivare le prime difese:

  • attivazione della funzione “blocco chiamate” dopo ogni telefonata indesiderata per evitare che lo stesso callcenter disturbi di nuovo;
  • immediata  revoca del   consenso dei dati al soggetto che ne dispone per fini pubblicitari (es. operatore telefonico) inviando una raccomandata a/r;

Ma se a chiamare è una società di recupero del credito? 

Ecco il contenuto del Ddl (fortemente voluto da Giorgia Meloni, che ringraziamo, anche se la politica è lontana dall’associazione) 

Seppur composto da un solo articolo, quindi davvero semplice  il Ddl mira a modificare “l’articolo 612-bis del codice penale concernente il reato di atti persecutori” aggiungendovi due commi.

Il primo prevede l’introduzione di una aggravante, laddove il reato di stalking (che contempla la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per l’autore delle minacce o molestie) “è commesso da istituti bancari o società finanziarie o filiali di recupero credito o qualsiasi altro soggetto giuridico o nell’attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalicano quanto previsto dalla legge e dalle norme del codice di procedura civile”.

Il secondo prevede che “la stessa pena si applichi alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica”.

Imparate a difendere la Famiglia e fatelo con il sapere. La legge difende le famiglie ma noi italiani ci siamo dimenticati dei nostri diritti

 

Leggi: Strategie difensive per la Famiglia  ( approfondisci


 Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 
WhatsApp (orario continuato) – 3388310374


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